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Sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori

17 ottobre 2017

Con la lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza, fornisce indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto della normativa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

 

La sorveglianza sanitaria diviene un obbligo laddove venga considerata necessaria a seguito della valutazione dei rischi.

 

Il Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 individua almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi di tale obbligo.

 

In considerazione di ciò, l'Ispettorato del lavoro ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 81/2008:

- art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

- art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;

- art. 18 comma 1 lettera b): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

 

Infine, l'Ispettorato ribadisce che l'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza", in forza dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Pertanto, nel caso in cui l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del cod. proc. pen.

 

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